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Reddito garantito: il diritto all’esistenza

di Maria Rosaria Marella

Le recenti affermazioni del presidente dell’Eurogruppo JeanClaude Juncker sulla necessità di dare una svolta in senso sociale alle politiche dell’Unione europea1, a cominciare dall’introduzione di un salario sociale minimo garantito, sottolineano una volta di più l’importanza delle ricerche condotte sul tema dal BIN (Basic Income Network)Italia e dai suoi componenti.

In particolare è utile segnalare frale numerose pubblicazioni di questi ultimi anni2 due volumi recenti, quello di Giuseppe Bronzini, storico fondatore dell’associazione (Ilreddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e l’Europa, EdizioniGruppo Abele, Torino, 2011, pp. 150) e l’ultimo libro collettaneo a cura dello stesso BIN Italia (Reddito minimo garantito. Un progetto necessarioe possibile, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012, pp. 240).

È una materia, quella delle misure di sostegno al reddito, in cui purtroppo l’Italia è, insieme alla Grecia, fanalino di coda in Europa. Mentre infatti tutti gli altri Stati membri UE conoscono forme varie direddito garantito, in Italia il tema è misconosciuto nella sua centralità. In un momento in cui la crisi dello Stato sociale pone all’ordine del giorno il ripensamento del welfare e dei diritti sociali, in Italia si continua a registrare al riguardo un pericoloso ritardo culturale. Partiti politici, sindacati e intellettuali, fatta salva qualche importante eccezione3, sono tendenzialmente vittime di contrapposizioni ideologiche che essi stessi contribuiscono ad alimentare. La prima riguarda il rapporto fra reddito di cittadinanza e diritti dei lavoratori: la proposta del reddito di cittadinanza è largamente percepita come antitetica alla difesa del lavoro. Quando non avversata come lesiva della stessa etica del lavoro, essa è giudicata inopportuna o intempestiva in quanto distoglie risorse dall’obiettivo principale, che resta quello di restituire centralità al lavoro salariato a tempo indeterminato. Si tende in sostanza a contrapporre al reddito di cittadinanza (quali che siano le forme in cui lo si propone) l’obiettivo della buona e piena occupazione, la primazia della contrattazione collettiva, la difesa,appunto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E a farne una questione di priorità: non ci si può occupare del sostegno al reddito se non si garantiscono prima i diritti del lavoro. Questa impostazione del problema si accompagna spesso ad una seconda contrapposizione ideologica, che si sostanzia nel contrastare il progetto dell’Unione europea nel suo complesso e la carta di Nizza, nello specifico, accusandoli di essere depositari e promotori di politiche e valori neoliberali, e ad essi opponendo l’ispirazione sociale e solidarista delle costituzioni nazionali del secondo dopoguerra.

La centralità del lavoro quale fattore di promozione sociale è del resto un valore che pervade le seconde e che invece latita clamorosamente – si dice – nei primi. Ora, proprio gli studi del Bin, e le iniziative politiche che ad essi si collegano, contribuiscono in modo decisivo a riconsiderare in prospettiva critica queste posizioni. A partire dall’urgenza di individuare nell’Europa la dimensione ‘naturale’ di un rilancio del welfare, come dimostrano, fra l’altro, le raccomandazioni della Commissione e due risoluzioni del Parlamento europeo in tema di sostegno al reddito, nonché talune iniziative ‘dal basso’, come la recente campagna promossa dai movimenti delle cittadinanze d’Europa, finalizzata a presentare alla Commissione europea una proposta di direttiva (ICE) volta a vincolare gli stati membri a forme di garanzia del reddito minimo. Infatti entrambe le questioni discusse – quella del rapporto fra reddito di base e garanzie del lavoro e quella dei diritti nella dimensione nazionale e nella dimensione europea – chiamano direttamente in causa la centralità del basic income rispetto ad ogni discorso sul fondamento dei diritti e/o sulla sostanza della democrazia che pretenda di dirsi attuale,cioè adeguato all’oggi. La lettura del libro di Bronzini chiarisce immediatamente lo scenario nel quale il tema va inquadrato, uno scenario contrassegnato dalla crisi di due elementi fondativi delle società del Novecento: il lavoro, da una parte, lo Stato sociale, dall’altra. La crisi del lavoro, su cui molto si è detto e scritto, è come noto innanzitutto perdita di centralità del lavoro salariato materiale, fordista, cui si affiancano e sovrappongono molteplici nuove forme, anche giuridiche, di ‘lavori’. È pure il venir meno della tradizionale organizzazione del lavoro, resa evidente dal tramonto del vecchio sistema di relazioni industriali e dalla crisi della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale. È però soprattutto «sganciamento del lavoro dallo spazio e dal tempo» (p. 41), intreccio inestricabile fra sfera della produzione e sfera della riproduzione, evaporare dei confini fra lavoro e non-lavoro. In sostanza asservimento dei ritmi di vita, dei pensieri, delle relazioni, degli affetti alle esigenze del capitalismo c.d. cognitivo (p. 55).

Le risposte ‘lavoriste’ a questa trasformazione (e alla crescente disoccupazione che ne è derivata) sono fallite; fra esse quella che Bronzini chiama l’illusione della riduzione generalizzata dell’orario di lavoro (p. 48). Difficile negare in questo quadro che il lavoro ha oggi cessato d’essere fattore di emancipazione sociale. A sua volta, questo dato interroga direttamente l’attualità di una costituzione come la nostra, che pone il lavoro al centro del proprio disegno e fa del lavoratore il modello antropologico di riferimento. Come dice Bronzini, «il problema è di ricostruzione del significato più profondo delle costituzioni democratiche, da quella di Weimar a quella italiana, incentrate sul lavoro» (ibidem). Il mutamento antropologico segnato dall’abbandono del modello del proprietario borghese e dall’assunzione a termine di riferimento del lavoratore salariato è rafforzato nella nostra costituzione da garanzie che riguardano non soltanto le condizioni materiali di vita del lavoratore (la garanzia del diritto al lavoro degli artt. 4 e 35; la retribuzione atta ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa dell’art. 36, la proprietà accessibile a tutti dell’art. 42,2° co.), ma qualcosa di più e di ulteriore: l’accesso o, meglio, la partecipazione attiva alla sfera pubblica, cuore della (promessa della) pari dignità sociale dell’art. 3, 1° co., che si esplicita nel comma successivo, dove si prescrive l’obiettivo della rimozione degli ostacoli di natura economica e sociale che «impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» ed è assicurata nella sua effettività dal riconoscimento dell’organizzazione sindacale (art. 39) e del diritto di sciopero (art. 40). Si tratta, come si direbbe oggi, di un disegno di soggettivazione politica attraverso il lavoro.

In realtà per qualcuno, anzi per qualcuna, quel lavoro non era mai stato emancipatorio e soggettivante: ciò era chiarissimo già sul finire degli anni Sessanta al femminismo socialista, che nel rigettare la dicotomia produzione/riproduzione in quanto ideologica e mistificatoria, rivendicava a compensazione del lavoro domestico e di cura svolto in famiglia il salario per le casalinghe, esempio‘storico’ di basic income (sebbene rimasto a livello di proposta) che collocava il diritto al reddito finalmente fuori dalla produzione e dal lavoro tradizionalmente intesi. Ad ogni modo, come chiarisce l’analisi delle trasformazioni seguite all’uscita della produzione dalla fabbrica manifatturiera, siamo oggi in una fase del capitalismo molto diversa da quella in cui la costituzione del 1948 è stata pensata. Il lavoro ha smesso di garantire a chi lo svolge una vita degna, e men che meno è oggi la base della partecipazionealla sfera pubblica. In realtà milioni di persone in questo paese sono attualmente fuori dal progetto costituzionale, escluse dalla garanzia di un’esistenza libera e dignitosa, sia perché prive della garanzia di condizioni materiali di sussistenza, sia perché escluse – in quanto estranee alla categoria dei lavoratori salariati – dall’accesso a quegli strumenti di partecipazione politica – il sindacato, lo sciopero che contribuiscono alla dimensione della vita activa. Come ci ricorda Rodotà, ciò che dava concretezza all’homo dignus, il rinvio al lavoratore, si perde in quanto è stato spezzato il nesso fra lavoro e dignità. Lo dimostra fra l’altro il fenomeno, relativamente nuovo in Italia, dei working poor, cioè di quelle persone che pur regolarmente impiegate sono al di sotto della soglia di povertà. È allora il momento di pensare ad uno ius existentiae sganciato dal lavoro (p. 54).

Veniamo così al secondo dato, a quella crisi dello Stato sociale che fa da sfondo al quadro delineato da Bronzini. È una crisi che si appalesa innanzitutto nel restringimento del welfare. La promessa della «pari dignità sociale» vacilla perché è l’intera gamma dei diritti sociali a perdere di effettività. Ma la crisi investe la stessa sovranità statale su più fronti. Sul piano interno la ristrutturazione del sistema di relazioni industriali contempla ora la possibilità di derogare alle leggi dello Stato, come ha fatto Marchionne anticipando la riduzione delle garanzie del lavoro successivamente realizzata per legge dai governi Berlusconi e Monti. Sul piano esterno, gli ordini economici globali hanno da tempo alterato i compiti e le funzioni dello Stato5, ciò che a livello sovranazionale si manifesta attraverso quel patto di bilancio europeo (fiscal compact) che, condizionando fortemente le politiche sociali dei governi nazionali, colpisce direttamente i diritti sociali dei cittadini degli stati membri. Ma, come avverte l’autore, il ‘mondo di ieri’ non è ripristinabile con la forza della nostalgia o del rancore. Non a caso la dimensione in cui la carta del reddito di cittadinanza deve essere giocata per Bronzini è essenzialmente quella sovranazionale europea, una dimensione ricostruita con attenzione anche nell’ultimo libro a cura del Bin Italia. La via prescelta è quella dei diritti fondamentali e dello ius existentiae(cap. III). L’enfasi che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riserva al rispetto della dignità umana (titolo I, art.1) assume una robusta valenza sociale se messa in connessione con la rete di protezione welfarista prevista dall’art. 34 della stessa Carta«[…] al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà» (comma3). La norma, letta nella prospettiva della tutela del reddito, costituisce il tassello fondamentale di una complessa intelaiatura normativa di cui è parte il dialogo fra le corti supreme, sovranazionali e nazionali, che attraverso la garanzia del basic income renderà possibile – secondo Bronzini – l’edificazione di un nuovo welfare europeo e di una nuova idea di cittadinanza. Nell’art. 34 il riferimento al lavoratore è omesso(p. 66): l’esigenza al centro del disegno costituzionale italiano di andare oltre il grado zero dell’esistenza, si ritrova attualizzato nel diritto europeo nell’impegno di assicurare a tutte e tutti il diritto all’esistenza – un’esistenza ovviamente conforme a dignità umana – attraverso il riconoscimento su base universale del reddito di cittadinanza quale garanzia tanto di condizioni materiali di sussistenza, quanto di vita activa, cioè di «equa partecipazione alla vita politica, culturale e sociale», come ha di recente affermato il Tribunale Costituzionale Tedesco6, nel censurare una legge federale del 2005 che aveva ridotto i sussidi per indurre i disoccupati a trovare lavoro ad ogni costo. Sul fondamento del diritto al reddito come espressione del diritto all’esistenza la posizione dell’autore è, fra quelle possibili7, la più in linea con la tradizione marxiana.

Muovendo dalla citazione del celebre Frammento sulle macchine dei Grundrisse, quello, si ricorda, in cui Marx fa riferimento al general intellect, Bronzini aderisce alla lettura post-operaista secondo cui nel passaggio dal fordismo al postfordismo è la vita stessa a diventare immediatamente produttiva, tanto da far saltare la distinzione fra lavoro e non-lavoro: il reddito garantito si giustifica non sulla base dell’avere (rendita) o del fare (salario) ma del semplice essere, cioè del partecipare in quanto «appartenenti alle reti globali di cooperazione sociale, al processo di accumulazione allargato» (p. 57)8. In questa prospettiva il welfare cessa di essere un sistema di sussidi e ‘elargizioni’ concesse dallo Stato al cittadino/suddito e recupera il profilo di progetto distributivo a vocazione universalista in virtù del quale a ciascun@ e a tutt* è dato a compenso del contributo offerto alla produzione collettiva della ricchezza generale. Peraltro, una ristrutturazione del sistema di welfare che ruoti attorno all’utopia possibile del reddito minimo garantito non richiede la ‘rottamazione’ del vecchio progetto costituzionale, ma al contrario può servire a ritrovare il significato profondo delle costituzioni democratiche del dopoguerra, per rimettere al centro del sistema costituzionale un modello antropologico concreto e inclusivo, quello della persona immersa nella rete complessa della cooperazione sociale e parte integrante della comunità, al di là della sua collocazione nell’area del lavoro o in quella del non-lavoro, ove a questa distinzione ancora si attribuisca un senso. D’altra parte le soluzioni concrete oggi prospettabili de jure condito prevedono un approccio multilivello, in cui si intrecciano e interagiscono competenze sovranazionali, nazionali e locali; regionali, in particolare, nel caso ad es. dell’Italia.

In questo, l’ultima ricerca condotta dal Bin-Italia offre un panorama aggiornato ed esaustivo9. Il libro ricostruisce con attenzione le basi giuridiche che a livello di Unione Europea consentono di dar fondamento ad un diritto al reddito minimo garantito. A questa ricognizione fa da premessa una dettagliata analisi dei modelli di sostegno al reddito operanti negli Stati membri (fatta eccezione, come si è detto, per Grecia e Italia). La ricerca individua quattro diversi modelli (continentale,scandinavo, anglosassone, mediterraneo) attraverso i quali il Welfare State ha svolto e svolge la funzione di «riduttore dei rischi sociali» e di integrazione nella sfera della cittadinanza, con variabili determinate dal legame più o meno intenso fra reddito e lavoro e fra individuo e famiglia, nel senso che il diritto al reddito può essere più omeno legato alla situazione di disoccupazione dell’avente diritto e più o meno incline a privilegiare le esigenze di vita del nucleo familiare piuttosto che del singolo. in Italia il tema del reddito minimo è tendenzialmente ignorato dalla legislazione nazionale (preferendosi archiviare il penoso esperimento della social card), sebbene esistano varie proposte sul tappeto, fra cui quella degli economisti Boeri e Garibaldi, mentre invece è presente in misura anche consistente nella legislazione regionale. Particolarmente interessante la legge 4/2009 del Lazio, che allenta il tradizionale legame fra reddito e lavoro (è infatti rivolta non solo alle persone disoccupate, ma anche a quelle inoccupate o precariamente occupate, in sostanza ai lavoratori flessibili) e fa riferimento al singolo e non alla famiglia. La sua sperimentazione è tuttavia durata assai poco, poiché l’ultimo governo regionale non ne ha rifinanziato l’applicazione. Ovviamente in Italia si sconta il ritardo culturale di cui si è detto in esordio. Ma altre nubi si profilano sull’orizzonte del diritto all’esistenza, ed anche qui gli sforzi devono necessariamente realizzarsi ad una dimensione multilivello. Il rischio più consistente che va ora prospettandosi, e che è necessario superare innanzitutto a livello di Unione europea, riguarda il transitare delle forme di reddito minimo attualmente operanti negli Stati membri dal modello del welfare – cioè dalla più tradizionale assistenza sociale – al modello del workfare, secondo cui il sostegno al reddito è unicamente finalizzato all’inserimento (in qualche misura ‘forzato’) nel mercato del lavoro, in ossequio ad un modello produttivistico che ha ormai perso ogni appiglio nella realtà del capitalismo attuale, ma è funzionale ad un’ulteriore accelerazione del processo di smantellamento dei diritti sociali. il diritto al reddito si conferma con ciò centrale, cioè ineludibile e necessario, rispetto ad ogni tentativo di rifondare il discorso sulla democrazia e sulla cittadinanza.

1 Si tratta del discorso tenuto al Parlamento europeo lo scorso 10 gennaio 2013.

2 Fra cui cito almeno Basic Income Network Italia, Reddito per tutti. Un’utopia concreta per l’era globale, Manifestolibri, Roma, 2009, con scritti di Bascetta, Offe, Gobetti e Santini, Allegri, Standing, Del Bò, Christensen, Morini, Fumagalli, Vercellone, Busilacchi, Olin Wright, Van Parijs, Pettit, Tiddi, Raventos, Bronzini e Pateman.

3 È il caso di Stefano Rodotà, di cui si veda l’Editoriale pubblicato in questa Rivista, 2011,p. 3 e soprattutto il capitolo dedicato a «Il diritto all’esistenza» ne Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012, 232 ss., e di Luigi Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Laterza, Bari, 2007.

4 Opp. locc. citt.

5 Cfr. M. Bussani, La globalità asservita e il dirottamento dello Stato, in S. Chignola (cur.), Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, Verona, ombre corte, 2012, 222.

6 Decisione del 9 febbraio 2010. Può leggersi in http://www.bundesverfassungsgericht.

de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html, visitato il 23 gennaio 2013.

7 Un’utile sintesi può trovarsi in L. Coccoli, Filosofia e reddito di base. Tentativi di giustificazione, in «Progetto lavoro», n. 14, 2012.

8 In tal senso cfr. A. Fumagalli, Per una nuova interpretazione, in Bin-Italia (cur.), Reddito per tutti, cit. La posizione post-operaista sul tema trovasi illustrata in M. Hardt e A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2001, 372.

9 Il libro (Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile, cit.)prende le mosse da una ricerca finanziata dalla Provincia di Roma condotta da Sandro Gobetti, Giuseppe Allegri, Giuseppe Bronzini, Sabrina Del Pico, SaturninoSalvagni, Luca Santini e Rachele Serino.

 

Pubblicato su: Rivista critica di diritto privato 4/2012

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