Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
reddito minimo logo

La legge della Regione Lazio sul reddito minimo garantito

di Riccardo Faranda

La legge per il reddito minimo garantito nel Lazio. Un contributo per un nuovo modello di welfare.

La totale mancanza di interventi statali di sostegno al reddito dei lavoratori precari e degli inoccupati ha indotto alcune regioni, il Lazio per primo, ad adottare provvedimenti legislativi in tal senso.

Nel mettere mano a una iniziativa legislativa che affrontasse il problema del reddito minimo garantito, era necessario definire alcune priorità e mettere dei «paletti» il cui rispetto o la cui violazione avrebbero dato alla legge una connotazione diversa a seconda delle scelte operate.

La Legge regionale Lazio n. 4/2009 si muove in questa ottica, stabilendo alcuni principi fondamentali:

– l’universalità del diritto, inteso come diritto a percepire un reddito minimo di base senza che esso sia necessariamente legato alla perdita del lavoro, come è nel sistema attuale degli ammortizzatori sociali;

– l’individualità del trattamento, parametrato al reddito e alle esigenze di vita del singolo individuo e non del nucleo familiare, come è in altri modelli (per esempio per la Regione Campania);

– una forma di «condizionatezza temperata» della fruizione del trattamento di sostegno, che permane finché al soggetto percettore non venga offerta una situazione lavorativa qualificata, che rispetti cioè la sua storia lavorativa e le sue capacità e competenze;

– la centralità del sistema pubblico dei servizi per l’impiego, sotto il controllo/direzione di Regione e Province, nella individuazione dei soggetti aventi diritto e nella concreta attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari;

– la possibilità per Regione ed enti locali di affiancare alla prestazione diretta del sostegno al reddito, consistente nella erogazione mensile di una somma di denaro, forme indirette di sostegno, attraverso la garanzia della gratuità di alcuni servizi, trasporti per primi, e il concorso alle spese che il beneficiario deve sostenere per i costi relativi alle utenze per fornitura di gas, acqua, elettricità, per la telefonia fissa e per l’alloggio, e la stipula di convenzioni con gli Enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi, al fine di garantire la fruizione gratuita di attività e servizi.

Il primo ed il secondo di questi principi sono per necessità strettamente connessi: infatti l’universalità del diritto può essere garantita solo attraverso il riconoscimento della individualità dei trattamenti. Nessuna donna e nessun uomo libero potranno mai trovare la realizzazione piena dei propri diritti, particolarmente quelli connessi alla cittadinanza, se non viene presa/o in considerazione come individuo. In altri termini, un provvedimento del genere, per raggiungere tutti deve passare per il singolo soggetto, senza diaframmi. Diversamente si uscirebbe dal territorio del diritto di cittadinanza per entrare in quello, altrettanto importante ma del tutto diverso, delle politiche sociali.

In effetti la stesura del testo di legge ha scontato la difficoltà di doversi muovere nella strettoia tra le politiche sociali, appunto, e le tradizionali politiche passive del lavoro. Laddove invece l’idea ispiratrice della legge le travalicava entrambe, superandone la contrapposizione e ponendo il reddito di base tra i diritti legati alla cittadinanza, «nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione» (art. 1).L’articolo 34 della Carta Europea (Sicurezza sociale e assistenza sociale) persegue l’obiettivo del contrasto all’esclusione sociale collocando il sostegno al reddito dei cittadini dell’Unione all’interno della politiche «volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti».

Si tratta senza dubbio di una espressione che sgancia la problematica della garanzia del reddito dal modello strettamente workfaristico,rompendo l’equazione salario/reddito e riconoscendo a quest’ultimo la dignità di diritto a sé stante, nell’ambito del più generale ius existentiae. Di fronte a tale previsione appare ancor più ingiustificata e ingiustificabile l’inerzia del parlamento italiano, unico in Europa con quello di Grecia e Ungheria, a non aver adottato un provvedimento legislativo che colmasse questa lacuna. Per porre riparo a tale inerzia era necessario che fossero le regioni a provvedere, e ciò è stato fatto appunto per prima dalla Regione Lazio.

Nella individuazione dei beneficiari si sono volutamente indicate in maniera distinta tra loro le tre categorie degli inoccupati, dei disoccupati e dei lavoratori precariamente occupati, poiché tali soggetti, se pure tutti giuridicamente riconducibili alla generale categoria dei disoccupati, dal punto di vista economico/sociale rappresentano tipologie ben distinte tra loro e portatrici di problematiche di lavoro e di vita non immediatamente sovrapponibili. I requisiti richiesti per ottenere i benefici sono la residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda, l’iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l’impiego, il reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell’anno precedente e il non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. Il riferimento, come accennato, è al reddito personale e non a quello del nucleo familiare come in altri modelli come quello della legge della Regione Campania. Nel «modello Lazio» il reddito del nucleo familiare viene infatti preso in considerazione unicamente al momento della formazione delle graduatorie da parte delle province, e non come condizione di ricevibilità della domanda.

L’articolo 4 della legge poi, dopo aver fissato in 7.000 euro l’importo massimo del sostegno diretto, prevede la possibilità che «le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi» e che «la Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);

b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;

c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;

d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;

e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione».

L’idea guida che ha ispirato il legislatore è stata dunque quella di affermare il diritto al reddito come diritto di cittadinanza, e di sottrarre il lavoratore precario, il disoccupato e l’inoccupato, al ricatto del dover accettare «un lavoro purché sia», e questo obiettivo viene perseguito in primo luogo attraverso il sostegno diretto e indiretto al reddito, e in secondo luogo attraverso la previsione di un patto di servizio meno rigoroso di quello previsto dalle leggi regolatrici la materia degli ammortizzatori. Meno rigoroso nel senso sopra richiamato, della introduzione di una sorta di «condizionatezza temperata», che consenta al soggetto interessato di rifiutare offerte di lavoro che non siano rispettose «della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze» (art. 5).

Tutto l’impianto della legge dunque, come è già stato osservato, si muove sul difficile crinale tra politiche passive del lavoro e politiche sociali in senso stretto, e tenta la combinazione tra le due nell’ottica della prefigurazione di un nuovo modello di welfare chesia in grado di superarne la dualità per ricomporre, assieme al pacchetto di interventi di sostegno, anche le soggettività dei destinatari.La sfida è aperta, e l’elevato numero delle domande pervenute non può che ribadirne la centralità e l’attualità nello scenario sociopolitico ben oltre i confini della Regione Lazio.

Riccardo Faranda Avvocato del lavoro. Consulente presso l’Assessorato del lavoro della Regione Lazio dal 2005 al 2009.

Tratto da QR n1

Altri articoli

SEGUICI