Parlando di reddito di cittadinanza
Supponiamo che, un bel giorno, questo RdC si decida ad arrivare. Di che cosa, in concreto, si tratterà? Chi ne usufruirà? A che età? A quali condizioni? A che cosa si sommerà? E a che cosa, invece, si sostituirà? In queste paginette aggiuntive si terrà conto, naturalmente, del discorso complessivo - storico, politico-economico e culturale - svolto con una certa ampiezza in "Oltre l'anno della penuria", di cui questo scritto vuol essere un'appendice e un completamento.
Parlando di reddito di cittadinanza
Supponiamo che, un bel giorno, questo RdC si decida ad arrivare. Di che cosa, in concreto, si tratterà? Chi ne usufruirà? A che età? A quali condizioni? A che cosa si sommerà? E a che cosa, invece, si sostituirà? In queste paginette aggiuntive si terrà conto, naturalmente, del discorso complessivo - storico, politico-economico e culturale - svolto con una certa ampiezza in "Oltre l'anno della penuria", di cui questo scritto vuol essere un'appendice e un completamento.
1. Quale sarà l'ammontare del credito d'imposta destinato a tradursi in RdC? Nel testo principale si avanza l'ipotesi che esso sia equiparato all'"assegno sociale" erogato dall'INPS a determinate categorie di cittadini. Vale a dire, facendo riferimento al 2008, circa 5.200 euro l'anno (circa 400 euro al mese per 13 mensilità). Come mai si è scelto questo punto di riferimento? Perché si tratta di un'erogazione già esistente, non soggetta a una controprestazione lavorativa ma solo al verificarsi di determinate condizioni (d'età, di reddito, di [dis]occupazione etc.): il che significa che, sia pure limitatamente a quelle categorie di cittadini, si tratta di un ammontare già considerato congruo e sostenibile dall'ordinamento assistenziale vigente. Va considerato, del resto, che il RdC andrebbe a sostituire integralmente questo tipo di trasferimento assistenziale in denaro: per l'area sociale già oggi coperta dall'assegno sociale si tratterebbe, in sostanza, di un mero cambiamento di denominazione, senza aggravi di spesa per l'erario e al tempo stesso senza che sorgano dubbi sulla congruità del trasferimento medesimo.
2. Quale sarebbe, allora, la differenza? Due le differenze sostanziali. In primo luogo si tratterebbe di un'erogazione destinata non a determinate categorie, ma all'intera popolazione senza condizioni d'alcun tipo. In secondo luogo, si tratterebbe di un trasferimento che continuerebbe a essere erogato, senza subire alterazioni, anche in presenza di modifiche della condizione lavorativa e/o reddituale del destinatario: contrariamente agli altri "ammortizzatori sociali", il RdC non verrebbe meno in presenza di un lavoro retribuito o di un aumento di retribuzione.
3. Il RdC viene dunque erogato tanto ai poveri quanto ai ricchi? Sì e no. Nel calcolo del reddito complessivo, esso figurerà in pari misura per ogni livello di introito: ogni cittadino, qualunque sia il posto da lui occupato nella scala dei redditi, avrà comunque diritto ai suoi bravi 400 euro mensili. Ma si tratterà di un mero fatto contabile: il RdC scaturisce infatti da un credito d'imposta ed è soggetto quindi a una compensazione con l'imposta dovuta da ciascuno. Fatta l'imposta pari a 0, il cittadino percepirà effettivamente quei 400 euro ogni mese. Se la sua imposta sarà di 250 euro al mese, egli percepirà 150 euro di RdC. Se l'imposta sarà di 400 euro, non percepirà (e non pagherà) nulla. Pagherà invece 200 euro se la sua imposta sarà di 600 euro. E via di seguito. Questo processo andrà accelerando col crescere dell'aliquota. Verrà un momento in cui da un lato per il reddito netto percepito dal cittadino, dall'altro per lo Stato erogatore, quel trasferimento si ridurrà, in sostanza, a una mera formalità: né l'uno né l'altro avvertirà alcun effetto reale di quella posta di bilancio, pur sempre formalmente contabilizzata[1].
4. A che età si avrà diritto a percepire il RdC? Nella sua idea astratta, il credito d'imposta di cui il RdC è espressione è attribuito a ciascun cittadino fin dalla nascita: si nasce col credito d'imposta compreso nel pannolino, insieme al nome e al codice fiscale. In realtà, dal momento che a un neonato, e in linea di massima a un minore (evidentemente per motivi diversi l'uno rispetto all'altro), non è consentito di godere direttamente di un reddito proprio (esattamente come non è consentito di incassare direttamente una vincita alla lotteria), sarà giocoforza, fino a una certa età, che tale reddito passi attraverso i canale familiare.
Ipotizzerei il meccanismo seguente. Ai genitori potrebbe essere attribuita la gestione della metà del credito d'imposta spettante al figliolo. Inoltre, attribuirei alla madre 400 euro mensili a partire dal 6° mese di gravidanza. Ciò per i primi 16 anni di vita del pargolo. Insomma, il RdC dei figli si tradurrebbe, per tale periodo, in un sostegno al reddito familiare (mandando ipso facto in soffitta tutte le ciance familistiche in materia). Al compimento del 16° anno, il titolare avrebbe diritto a percepire in proprio quella somma, che costituirebbe una prima base (e darebbe il via a un primo apprendistato) per la costruzione della propria autonomia. Ferma restando, ovviamente, la facoltà dei genitori di integrare - potendo - quella somma con un'ulteriore "paghetta". Tale passaggio andrebbe effettuato comunque in accordo con i genitori (magari con facoltà di ricorso del figlio al tribunale dei minori in caso di loro diniego). Al raggiungimento della maggiore età, il giovane avrebbe diritto a percepire l'intero RdC spettantegli.
5. Che fine farebbe l'altra metà del RdC non erogata nel corso dei primi 18 anni di vita? Va tenuto conto del fatto che essa sarebbe stata "risparmiata" dall'erario in considerazione del fatto che il minore vive comunque in ambiente familiare, dove sono possibili notevoli "economie di scala", per di più crescenti al crescere del numero dei figli. Tuttavia, quel credito d'imposta resterebbe comunque un diritto soggettivo inalienabile in capo al cittadino fin dalla nascita (con l'ovvia eccezione delle tre mensilità erogate a favore della madre in fase prenatale, da intendersi come sostegno alla maternità). Bene, quella mancata erogazione in termini di reddito potrebbe tradursi in un capitale versato al cittadino al compimento della maggiore età.
Quale capitale? Ipotizzando, con una evidente e drastica semplificazione, che l'ammontare del credito d'imposta resti invariato nel corso del tempo e che la sua capitalizzazione sia infruttifera, a 18 anni ogni nuovo maggiorenne si vedrebbe versare in un fondo a lui intestato un capitale di € 46.800 (5.600:2x18). Un capitale di entità certo modesta, ma sufficiente a finanziare un corso di studio all'estero, ad avviare un'attività economica autonoma insieme ad altri coetanei, a mantenersi per tre anni in attesa di trovare un lavoro adatto alle proprie capacità e aspirazioni e via dicendo. Insomma, il RdC rivelerebbe, fin dalla prima giovinezza, la propria valenza di sostegno all'autonomia personale del cittadino. Dopo aver funto, per di più, da sostegno per il bilancio della famiglia d'origine. Va da sé, inoltre, che tale capacità di spesa e d'investimento in mano ai giovani potrebbe incoraggiare le autorità pubbliche e gli stessi privati a mettere in azione investimenti volti ad attivare in favore di questi ultimi un'offerta capace di meglio soddisfare i loro bisogni: alloggi a basso prezzo, sostegni complementari ad attività produttive e formative e via discorrendo.
6. Dalle considerazioni qui svolte dovrebbe risultare chiaro che il RdC, proprio per il fatto di essere un sostegno incondizionatamente rivolto alla totalità della popolazione, ha di fatto, come suoi primi destinatari, i giovani. E cioè quella parte della popolazione sulla quale grava, senza essere sancita ufficialmente ma nondimeno in modo ferocemente reale, il più pesante dei condizionamenti: la dipendenza dalla famiglia d'origine. La quale dipendenza determina per i meno fortunati il grave handicap di un punto di partenza più arretrato nella "corsa" della vita; e per tutti una menomazione grave di quell'autonomia e di quella conseguente responsabilità di se stessi che sono tra i primi diritti-doveri del cittadino.
Tale mancata autonomia s'intreccia poi con la condizione di precarietà lavorativa ed economica cui i giovani (primi fra tutti quelli provenienti da condizioni familiari meno agiate) sono oggi costretti. Il RdC, pur non potendo certo, per la sua modesta entità, risolvere tale problema, può però contribuire a sdrammatizzarlo, a consentire cioè ai giovani di affrontarlo in condizioni meno angosciose e disperate. Ché anzi, se si prendesse, nella sua attuazione, la via indicata al precedente punto 5, si potrebbe ragionevolmente supporre di poter riuscire, per suo tramite, a ricondurlo a quella "flessibilità" che è un'esigenza innegabile dell'economia contemporanea; insieme una componente sempre più importante nella concezione del lavoro presso i giovani.
7. Un'obiezione (fra le tante) che si potrebbe rivolgere all'intero discorso sul RdC nasce dal fatto che esso sembra trascurare l'intera area dell'immigrazione. In altre parole: i cittadini stranieri residenti in Italia avrebbero o no diritto al RdC? Una risposta sensata a tale quesito (perfettamente legittimo) non può essere semplice. Si tratta infatti di un tema estremamente complesso, che coinvolge tutto l'insieme delle questioni poste dal grandioso fenomeno dell'immigrazione. Per restare ai temi di maggiore evidenza, sembra chiaro che, trattandosi per definizione di un reddito "di cittadinanza", esso dovrebbe essere erogato solo ai cittadini italiani: quindi solo a coloro, fra gli immigrati, che abbiano già acquisito tale status.
Per altro verso, tuttavia, sarebbe difficile negare legittimità alla probabile rivendicazione in materia da parte degli stranieri residenti che, pur non avendo ancora la cittadinanza, sono in regola con i documenti, lavorano e pagano le tasse come i cittadini. Come giustificare, infatti, quella che non potrebbe non apparire come una grave discriminazione nei loro confronti? E, oltre tutto, non costituirebbe, tale esclusione, un ulteriore ostacolo sulla via di una loro reale integrazione?
Una soluzione per quanto possibile soddisfacente a tale complesso problema richiederebbe in realtà uno sforzo convergente per avviare a soluzione l'intero complesso di problemi legati all'immigrazione. Qui si può solo ipotizzare qualche via d'intervento consapevolmente parziale e solo iniziale.
7a. La spinosa questione potrebbe essere almeno in parte sdrammatizzata mediante una seria riforma dell'itinerario, oggi per la verità irragionevolmente complicato e difficile, che gli immigrati devono percorrere per acquisire la cittadinanza italiana. Una prima novità da introdurre nell'immediato - sulla scorta di quanto avviene in altri paesi e del resto in sintonia con lo "jus soli" che governa (o dovrebbe governare) la normativa italiana in materia di nazionalità e cittadinanza - sarebbe il riconoscimento della cittadinanza a tutti coloro che siano nati su suolo italiano (e aggiungerei: a tutti coloro che vi siano entrati a un'età inferiore ai tre anni e vi abbiano poi risieduto con continuità fino alla maggiore età). E' chiaro, infatti, che costoro avrebbero diritto, in quanto cittadini italiani, al credito d'imposta, quindi al RdC, esattamente negli stessi termini dei cittadini di etnia indigena. Così come anche la gestante straniera oltre il 6° mese avrebbe diritto a un semi-RdC esattamente come la gestante italiana.
7b. Resta ora da stabilire il trattamento da riservare ai residenti "regolari" durante il periodo di attesa del riconoscimento della cittadinanza. Un'ipotesi da verificare potrebbe essere la seguente. A coloro fra di essi che hanno un lavoro e ai loro familiari conviventi (componenti cioè il loro nucleo familiare) potrebbe essere attribuito un credito d'imposta pari a quello dei cittadini, ma avente per essi un effetto immediato analogo a quello previsto per i cittadini italiani minorenni (vedi i precedenti punti 4 e 5). Per essi, insomma la cittadinanza verrebbe equiparata (mi sembra ragionevolmente) alla maggiore età. Anche l'attribuzione di una cifra "in conto capitale" al momento in cui divengano cittadini commisurata agli anni d'attesa trascorsi per di ottenere la cittadinanza contribuirebbe a equiparare sostanzialmente questi "nuovi italiani" ai figli dell'etnia indigena, anch'essi a ben vedere "nuovi (cittadini) italiani". Il "tesoretto" a loro disposizione (13.000 euro nel caso di 5 anni di trafila) costituirebbe una facilitazione per il pieno inserimento, il ricongiungimento familiare, l'avvio di un'attività in proprio etc.
7c. E gli irregolari? Qui il problema è particolarmente spinoso. Lo è in generale, immaginiamo quando si tratti di decidere se, e come, erogare un sussidio a chi varca, non autorizzato, i sacri confini della nostra patria. Ogni ipotesi ragionevole ha come necessario presupposto il superamento dell'attuale situazione di sostanziale assenza di norme e strutture idonee a disciplinare e favorire l'inserimento dell'immigrato nel contesto nazionale italiano. Presuppone cioè che lo Stato italiano, direttamente (come istituzione centrale e/o periferica) o mediante altri soggetti a ciò delegati (soggetti privati, associativi, cooperativi), si faccia carico di approntare e far funzionare durevolmente e al meglio appositi "canali" d'integrazione attraverso cui l'immigrazione possa - e debba - passare. Tali canali fungerebbero al tempo stesso da "filtri" attraverso cui gli immigrati dovrebbero transitare per essere pienamente accettati e inseriti nel nostro Paese.
L'erogazione di una forma di RdC (la cui entità potrebbe essere, anche qui, pari alla metà del credito d'imposta spettante ai cittadini) potrebbe fungere anche da contropartita per l'accettazione del "filtro" da parte dell'immigrato. Mentre la perdita del diritto a tale assegno potrebbe essere una delle sanzioni immediate per chi sfugga al "filtro" o non sia in grado di superare gli sbarramenti previsti al termine della fase preparatoria (esame di lingua, cultura e principi-base delle leggi italiane etc.).
Stefano Sacconi
Roma, 11 febbraio 2009
[1] Supponiamo, a mero titolo di esempio, di essere in presenza di un reddito lordo di € 40.000 mensili, vale a dire 520.000 euro l'anno, e che l'aliquota applicata sia, in questo caso, del 40%. L'imposta dovuta sarebbe di € 208000 e il reddito netto di € 312000, cui andrebbe aggiunto un RdC di € 5.200, portando il reddito complessivo netto a € 317.200. La percentuale del RdC sul reddito lordo sarebbe qui dell'1%, quella sull'imposta sarebbe del -2,5% e quella sul reddito netto dell'1,66%. Supponiamo ora di trovarci in presenza di un reddito lordo di 100.000 euro mensili, quindi di € 1.300.000 l'anno. E che a tale reddito sia applicata un'aliquota del 55%. L'imposta annua sarebbe di € 715.000 e il reddito netto di 586.000 euro (591.200 euro computando anche il RdC). Le tre percentuali sarebbero, rispettivamente, dello 0.4%, del -0,72% e dello 0,88%. Proporzioni, come si vede, del tutto trascurabili per entrambi i soggetti coinvolti. Tanto da consentire di ipotizzare, senza provocare alterazioni di una qualche entità nel sistema, una cessazione dell'erogazione quando essa scenda al di sotto di una certa percentuale (per ipotesi l'1%) dell'imposta. Così, tanto per accontentare i moralisti.


